Statuto associazione di promozione scientifico-culturale denominata

A.M.I.V. – Associazione Medici Italiani Volley


Art.1 – Denominazione, sede e durata
E’ costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l’associazione di promozione scientifico-culturale denominata A.M.I.V (Associazione Medici Italiani Volley) con sede in Bologna, Via Emilio Zago 2/2 – 40128 Bologna 
La sua durata è a tempo indeterminato.
Art.2 – Scopo
L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale, scientifica e culturale a favore di associati o di terzi interessati, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati stessi.
L’associazione è rivolta a tutti i Medici che orbitano intorno al mondo sportivo del volley e/o sono interessati ad apportare le proprie esperienze ed acquisirne di nuove.
Scopo dell’associazione è in particolare: 
1. La promozione e divulgazione scientifica nello sport della Pallavolo maschile e femminile a tutti i livelli;
2. L’aggiornamento scientifico ed il confronto di varie competenze ed esperienze nell’ambito sportivo pallavolistico;

Art.3 – Attività 
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali:
1. Tavole rotonde – convegni – congressi – Corsi di formazione;
2. Informazione scientifica rivolta alle società sportive di Pallavolo ed ai loro staff tecnici e sanitari;
3. Aggiornamento scientifico continuo e tematico su argomenti di volta in volta riconosciuti validi nei confronti dei propri associati ed ai terzi interessati;
e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio, eventualmente espresse all’interno dello statuto societario ed eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo;

Art.4 – Ammissione dei soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti i Medici che operano, o hanno operato nell’ambito sportivo pallavolistico, e tutti coloro i quali, per esperienza professionale, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare per il raggiungimento degli obiettivi accettando le regole statutarie ed i suoi regolamenti.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità, fatto salvo i Medici iscritti dalle società di A1 e A2 maschile e femminile che hanno diritto di iscrizione d’ufficio previa certificazione da parte delle società di A1 ed A2 di appartenenza. 
Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all’instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell’interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. 
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’Assemblea ordinaria, e nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. 
Si definiscono 3 tipologie di Socio:
1) SOCIO ORDINARIO: sono definiti Ordinari tutti i soci in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) SOCIO AGGREGATO: sono definiti aggregati tutti gli altri soci (esempio: operatori sanitari, fisioterapisti, massaggiatori, tecnici, preparatori atletici e le altre figure professionali che pur ruotando intorno al mondo del Volley non sono Laureati in medicina);
3) SOCIO ONORARIO: sono definiti soci onorari coloro che per particolari evidenze nel settore pallavolistico vengono acclamati quali soci onorari dal Consiglio Direttivo.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. 
Art.5 – Diritti e doveri dei soci. 
Tutti i Soci Ordinari hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
Ogni Socio Ordinario può, durante le fasi di voto, delegare con singola delega, un singolo socio ordinario indicandone per esteso nome e cognome.
Ogni Socio Ordinario può essere latore di una sola delega di voto che apporti generalità e firma del delegante.
Tutti i Soci Ordinari hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto ed hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. 
Il socio Aggregato ha diritto di partecipare alle assemblee con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo può, a sua discrezione, proporre e nominare Soci Onorari, i quali non hanno diritto di voto. L’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e dimostrate per l’attività prestata, sempre se tale attività è stata preventivamente richiesta dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può, in caso di particolare necessità, avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. 
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. 
Art.6 – Recesso ed esclusione del socio. 
Ogni socio è libero di recedere la propria iscrizione dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
Il socio può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi:
a) morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di avviso sollecito di pagamento richiesto,
b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa. 
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato per iscritto.
Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. 
I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione. 
Art.7 – Gli organi sociali 
Gli organi dell’associazione sono: 
1) l’assemblea dei soci, 
2) I Probiviri,
3) I revisori dei conti,
4) il consiglio direttivo, (che elegge al suo interno il Vice- Presidente ed il Segretario)
5) il Presidente. 
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. 
Art.8 – L’assemblea 
L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante: 
1) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; 
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del Rendiconto economico-finanziario consuntivo dell’associazione ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. 
Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta lo ritenga necessario o 
quando lo richiede almeno un terzo dei soci Ordinari. 
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori, la sede e l’orario in cui si tiene la riunione.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. 
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto. 
Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
1) elezione del Presidente,
2) elezione del Consiglio direttivo,
3) la nomina dei Probiviri;
4) La nomina dei Revisori dei Conti
5) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
6) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo, 
7) determinazione annuale dell’importo della quota sociale di adesione, 
8) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo, 
9) approvazione del programma annuale dell’associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno. 
Ogni socio ordinario ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di altro socio ordinario. 
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario fino alla fine del suo mandato. 
Ogni socio ordinario ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia. 
Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di almeno 2/3 dei soci ordinari e con decisione deliberata maggioranza dei soci ordinari presenti;
2) scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di almeno 2/3 dei soci ordinari.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci ordinari iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo 
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea avente diritto di voto e composto da cinque a sette membri e resta in carica tre anni, rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi. 
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o a richiesta dalla metà più uno dei membri del Consiglio direttivo stesso in carica in quel momento. 
Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. 
Il Consiglio Direttivo: 
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
3. redige e presenta all’assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo; (controfirmato e avvalorato dai Revisori dei Conti) 
4. ammette ed accetta i nuovi soci; 
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea. 
Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: 
1) il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale), 
2) il Vice Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso), 
3) il Segretario (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso). 
Art.10 – Il Presidente 
Il Presidente, eletto in seno all’assemblea dei soci, ha la legale rappresentanza dell’Associazione, resta in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente solo per due mandati, provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. 
Art.11 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento ed è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.

Art.12 – Il Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione dei libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.
Ha firma disgiunta dal Presidente per l’emissione di eventuali assegni.
Art. 13 – Probiviri
L’assemblea dei soci nomina tra i soci ordinari due Probiviri che durano in carica un triennio e sono rieleggibili consecutivamente per non più di due mandati..

Art. 14 – Revisori dei Conti
L’assemblea dei soci nomina, anche tra non soci, da un minimo di uno ad un massimo di tre Revisori dei Conti effettivi e uno, massimo due supplenti e per la durata della carica valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. 
I Revisori avranno funzioni di controllo contabile e amministrativo dell’associazione, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, a quelle del Consiglio Direttivo.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Art.15 – I mezzi finanziari 
L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
L’associazione è tenuta a norma di legge alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.16 – Esercizio Sociale.
L’esercizio sociale va dal primo Luglio al 30 Giugno di ogni anno. 
Art. 17 – Rendiconto economico finanziario consuntivo e bilancio preventivo
Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea generale e può essere consultato da ogni associato. 
L’assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salve speciali ragioni in ricorrenza delle quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. 
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
Alla medesima Assemblea il Consiglio Direttivo sottoporrà ad approvazione anche il Bilancio preventivo.

Art.18 – Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due/terzi degli associati ordinari convocati in assemblea straordinaria. 
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. 
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 20- Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

F.TO CRISTANI ALESSANDRO
F.TO CAMELI SERGIO
F.TO BENENTI CLAUDIO
F.TO MARCHI GIACOMO
F.TO FOGLI MARCO
F.TO PAVAN PAOLA
F.TO TOPA GIUSEPPE
F.TO VACCARIO LUCA
F.TO MOMOLI ALBERTO
F.TO DE JOANNON UMBERTO
F.TO GALLO ENNIO